ENTI NO PROFIT

Enti no profit: le prestazioni esenti verso gli associati trovano il differimento al 1° luglio 2024

Il D.L. n. 51/2023 (c.d. decreto Lavori pubblici) è stato convertito in legge ed è divenuto ufficiale il rinvio della nuova disciplina Iva per gli enti associativi al 1° luglio 2024 (art. 4, comma 2 – bis). Fino a tale data sarà ancora possibile fruire della decommercializzazione dei proventi disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici, nei confronti di soci, associati, iscritti e partecipanti, anche se commerciali divengono decommercializzate, quindi sono irrilevanti ai fini Iva, per effetto di una specifica disposizione normativa. Con decorrenza dal 1° luglio prossimo le predette operazioni assumeranno rilevanza ai fini Iva anche se troverà applicazione la disciplina dell’esenzione con effetti rilevanti in capo ai predetti enti associativi.

La rilevanza delle predette operazioni, anche se in regime di esenzione, è stata prevista dall’art. 5, comma 15 – quater del D.L. n. 146/2021, ma la decorrenza della novità è stata più volte posticipata fino ad arrivare ora al 1° luglio 2024.

Il rinvio si è reso necessario presumibilmente per coordinare la novità Iva con le nuove disposizioni che saranno previste con l’approvazione della delega fiscale. L’impatto, come detto, sarà rilevante. Numerosi enti associativi saranno di fatto obbligati a richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva. Inoltre, dovrebbe trovare applicazione il meccanismo del pro rata anche se, proprio su questo punto, il meccanismo che limita l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo dovrebbe essere rivisto proprio dalla delega fiscale.

L’intervento del legislatore si è reso indifferibile a causa dell’apertura di una procedura di infrazione della UE nei confronti dell’Italia. Ciò in quanto l’art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 si pone in contrasto con la disciplina unionale, ed in particolare con gli artt. 2, 9 e 132 della direttiva n. 2006/112/CE. In particolare, la direttiva prevede che i singoli stati membri possano prevedere l’esenzione di alcune delle operazioni poste in essere dagli enti no profit, ma non che le medesime siano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Dal 1° luglio 2024 dovranno considerarsi commerciali anche le cessioni di pubblicazioni poste in essere dalle predette associazioni; le operazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche e le somministrazioni di alimenti e bevande presso i bar interni delle associazioni di promozione sociale.

Le predette operazioni saranno rilevanti ai fini dell’Iva, ma potranno beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 10 commi da 4 a 6 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, la possibilità di applicazione del regime di esenzione è subordinata all’osservanza di specifiche clausole da inserire negli atti costitutivi e negli statuti che indichino la mancanza dello scopo di lucro, ma anche la democraticità e la trasparenza della vita associativa.

L’applicazione del regime di esenzione determinerà, come già anticipato, l’osservanza di una serie di obblighi. Infatti, oltre all’attribuzione del numero di partita Iva, dovranno essere rispettati gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta, ad esempio, della fatturazione delle operazioni, della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva annuale. Quest’ultimo obbligo sorge, però, solo nel caso in cui l’intero volume d’affari non sia esente dal tributo. In ogni caso gli enti interessati potranno esercitare l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36 – bis del D.P.R. n. 633/1972.

Restano invece irrilevanti le prestazioni poste in essere verso soci e associati che non sono effettuate a titolo oneroso, cioè in mancanza del pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.