RIFORMA DELLO SPORT

Riforma dello sport approvato da Camera e Senato il Decreto correttivo

Via libera da Camera e Senato al decreto correttivo alla riforma dello Sport rubricato “disposizioni integrative e correttive dei Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. Il 12 luglio le Commissioni VII e XI congiunte della Camera, avevano espresso parere favorevole con condizioni il 13 luglio, si sono espresse con parere favorevole con osservazioni anche le Commissioni riunite VII e X del Senato. Il provvedimento, con quelle che saranno le ulteriori migliorie apportate dal Dicastero per lo Sport e i Giovani, ritornerà in Consiglio dei ministri per la sua approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quali le novità del nuovo provvedimento? Di seguito ne illustreremo i contorni.

Adeguamento statutario – La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 7, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.

Sedi associazioni – Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

Limiti esercizio attività secondarie e strumentali – Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 9, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Nozione di lavoratore sportivo – Chiarita, anche la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Nella nozione rientra anche chi svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie gestionale. La norma (articolo 1, comma 16, lettera a), c, del nuovo correttivo) poi, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.

Durata prestazione – Innalzata da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall’articolo 28, comma 2, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Registro delle attività sportive dilettantistiche e tenuta libro unico del lavoro –Possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Autocertificazione per spese volontario – Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) e l’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Responsabile della protezione dei minori – La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo – I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l’intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale – Nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Apprendistato – Fissato in 14 anni di età il limite minimo per l’apprendistato (articolo 43, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 e art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).

Ruolo notaio – Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente , deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

ENTI NO PROFIT

Enti no profit: le prestazioni esenti verso gli associati trovano il differimento al 1° luglio 2024

Il D.L. n. 51/2023 (c.d. decreto Lavori pubblici) è stato convertito in legge ed è divenuto ufficiale il rinvio della nuova disciplina Iva per gli enti associativi al 1° luglio 2024 (art. 4, comma 2 – bis). Fino a tale data sarà ancora possibile fruire della decommercializzazione dei proventi disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Le prestazioni rese verso corrispettivi specifici, nei confronti di soci, associati, iscritti e partecipanti, anche se commerciali divengono decommercializzate, quindi sono irrilevanti ai fini Iva, per effetto di una specifica disposizione normativa. Con decorrenza dal 1° luglio prossimo le predette operazioni assumeranno rilevanza ai fini Iva anche se troverà applicazione la disciplina dell’esenzione con effetti rilevanti in capo ai predetti enti associativi.

La rilevanza delle predette operazioni, anche se in regime di esenzione, è stata prevista dall’art. 5, comma 15 – quater del D.L. n. 146/2021, ma la decorrenza della novità è stata più volte posticipata fino ad arrivare ora al 1° luglio 2024.

Il rinvio si è reso necessario presumibilmente per coordinare la novità Iva con le nuove disposizioni che saranno previste con l’approvazione della delega fiscale. L’impatto, come detto, sarà rilevante. Numerosi enti associativi saranno di fatto obbligati a richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva. Inoltre, dovrebbe trovare applicazione il meccanismo del pro rata anche se, proprio su questo punto, il meccanismo che limita l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo dovrebbe essere rivisto proprio dalla delega fiscale.

L’intervento del legislatore si è reso indifferibile a causa dell’apertura di una procedura di infrazione della UE nei confronti dell’Italia. Ciò in quanto l’art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 si pone in contrasto con la disciplina unionale, ed in particolare con gli artt. 2, 9 e 132 della direttiva n. 2006/112/CE. In particolare, la direttiva prevede che i singoli stati membri possano prevedere l’esenzione di alcune delle operazioni poste in essere dagli enti no profit, ma non che le medesime siano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Dal 1° luglio 2024 dovranno considerarsi commerciali anche le cessioni di pubblicazioni poste in essere dalle predette associazioni; le operazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche e le somministrazioni di alimenti e bevande presso i bar interni delle associazioni di promozione sociale.

Le predette operazioni saranno rilevanti ai fini dell’Iva, ma potranno beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 10 commi da 4 a 6 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, la possibilità di applicazione del regime di esenzione è subordinata all’osservanza di specifiche clausole da inserire negli atti costitutivi e negli statuti che indichino la mancanza dello scopo di lucro, ma anche la democraticità e la trasparenza della vita associativa.

L’applicazione del regime di esenzione determinerà, come già anticipato, l’osservanza di una serie di obblighi. Infatti, oltre all’attribuzione del numero di partita Iva, dovranno essere rispettati gli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta, ad esempio, della fatturazione delle operazioni, della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva annuale. Quest’ultimo obbligo sorge, però, solo nel caso in cui l’intero volume d’affari non sia esente dal tributo. In ogni caso gli enti interessati potranno esercitare l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36 – bis del D.P.R. n. 633/1972.

Restano invece irrilevanti le prestazioni poste in essere verso soci e associati che non sono effettuate a titolo oneroso, cioè in mancanza del pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.

18° SUMMER SQUASH FESTIVAL – 16° TROFEO CITTA’ DI BIELLA

18° SUMMER SQUASH FESTIVAL – 16° TROFEO CITTA’ DI BIELLA

FINAL REPORT

Cala il sipario sul 18° Summer Squash Festival – 16° Trofeo Città di Biella, uno degli eventi più longevi del panorama squashistico nazionale e che da sempre attira dalle regioni limitrofe in terra biellese, giocatori ed appassionati di questa fantastica disciplina.

Tanta l’incertezza che ha aleggiato su questa edizione nelle settimane precedenti l’evento a causa delle condizioni atmosferiche eccezionalmente instabili per il periodo ma che per fortuna si sono dissolte come le nuvole nel corso dell’ultima settimana. “Non ho mai trascorso tanto tempo sui principali siti meteo come in questi ultimi tempi!” dichiara un raggiante Presidente Casalvolone “è vero che lo squash è una disciplina praticata indoor ma il nostro non è solo un torneo di squash da vivere tra le pareti dei campi ma è una vera e propria festa che vede coinvolti oltre ai giocatori impegnati in campo anche tutti i famigliari e gli amici che orbitano intorno al nostro movimento”.

Nel biellese i campi di squash sono ubicati all’interno del Centro Sportivo Pralino – prosegue il “Pres” – uno dei Centri Sportivi più belli che abbia mai potuto frequentare non solo nel biellese, dotato di un magnifico verde e piscine all’avanguardia. Sulla base anche di questo presupposto già più di vent’anni fa (ricordiamo gli stop dovuti al Covid) si pensò di organizzare un torneo che unisse la competizione al piacere di una festa sfruttando le caratteristiche del Centro che ci ospita.

Detto e fatto e col tempo quella che era nata come una festa locale si trasforma nella festa di tutti gli squashisti che aderiscono al circuito agonistico nazionale prima ASSI e poi Csain.

Tutto ciò non solo grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Pralino ma anche grazie al supporto di un pool di sponsor locali che rendono questa manifestazione cosi speciale ed attesa da tutti: la Birra Menabrea ad esempio che mette a disposizione il suo eccezionale prodotto da bersi in abbondanza durante la giornata e da dare in premio ai giocatori vincenti, Acqua Lauretana anche lei che fornisce l’acqua per dissetare i giocatori e le magliette omaggio su cui si è stampato il poster della manifestazione, la inimitabile NaturalBoom che ci offre le sue mental drink e poi Double AR / Salmig che dona le sue corde all’avanguardia ambito premio per i migliori giocatori del torneo.

Infine una menzione particolare al Comune di Biella, patrocinante e co-organizzatore dell’evento che ci fornisce sempre trofei veramente prestigiosi e che aggiungono lustro all’evento.

Tutto quanto sopra fa si che anche quest’anno si sia dovuto chiudere le iscrizioni in largo anticipo al raggiungimento di 28 partecipanti. “Con soli due campi a disposizione dobbiamo porci dei limiti altrimenti si rischia di non riuscire a concludere le gare in giornata” chiosa il presidente Casalvolone “ma noi siamo un gruppo ambizioso e non sarebbe male per il futuro estendere il numero di partecipanti e far protrarre la manifestazione anche al giorno successivo, magari disputando la domenica le semifinali e le finali del tabellone principale e le finali del tabelloni di recupero… vedremo, chissà: pensare in grande non fa mai male, anzi aggiunge stimoli al migliorarsi, guai dormire sugli allori ed accontentarsi bisogna sempre andare oltre, un passettino per volta! Ovviamente chi si classifica alla fase domenicale sarebbe nostro gradito ospite”.

Per dovere di cronaca, anche se tutto quanto è già stato postato in tempo reale sui social, il trofeo se lo è meritatamente conquistato il giovane giocatore egiziano Omar Desouky che ha battuto col punteggio di 3-1 il fortissimo torinese Simone Dembech, terzo gradino del podio per il torinese Pier Carlo Paltro sul biellese Luca Di Bernardo. 5° classificato il ligure Andrea Dini giunto a Biella dalla provincia di La Spezia mentre al 9° posto troviamo un altro giocatore dalla Liguria, riviera opposta da Vado (Savona) Enrico Morabito che si impone sul torinese Vincenzo Giorza. 17° classificata la bella e brava Emanuela Rossi di Torino, la più brava delle 5 ragazze presenti al torneo che si è imposta sul canavesano Roberto Trotta.

Da segnalare la graditissima presenza del “Vecio” Amedeo Bianchetti, che nonostante i suoi numerosi impegni è riuscito a raggiungerci nel pomeriggio, giusto in tempo per arbitrare la finale e ad aggiungere prestigio alla premiazione. Insieme a lui il grande “Gianfre” forzatamente assente dai campi di squash ma sempre attivamente presente al fianco dei suoi amici e soci della Biella Squash.

La serata si è conclusa con una cena deliziosa e sontuosa presso il ristorante di Kostanten ubicato all’interno del Centro Sportivo Pralino a cui hanno perso parte oltre venti persone.

Di seguito la classifica completa del 18° Summer Squash Festival – 16° Trofeo Città di Biella

1° Omar Desoky

2° Simone Dembech

3° Pier Crlo Paltro

4° Luca Di Bernardo

5° Andrea Dini

6° Alessandro Fortuna

7° Antonacci Roberto

8° Stefano Scarioni

9° Enrico Morabito

10° Fabrizio Giorza

11° Alberto Giacoletto

12° Cosimo Biasi

13° Riccardo Casalvolone

14° Enrico Marocco

15° Corrado Casalvolone

16° Vincenzo Guida

17° Emanuela Rossi

18° Roberto Trotta

19° Andrea Tasca

20° Davide Frison

21° Cristina Merlassino

22° Simona Diliddo

23° Massimiliano Callà

24° Marco Miotto

25° Stefania Gherardo

26° Irene Corso

27° Stefano Murdaca

28° Marco Andrea Abastante

Press release by Ufficio stampa ASD Biella Squash

LA RIFORMA DELLO SPORT SANCISCE LA SUA MORTE DELLO SPORT DI BASE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Generico giugno 2023

Sembrava impossibile potesse capitare e invece è successo veramente …. Così proferiva il testo di una bella canzone di Mario Venuti, cantautore siciliano accostato alla scuola del più noto cantautore siculo Franco Battiato. Veramente, il titolo del brano di Mario Venuti, molte volte usato come coro di molti tifosi sportivi, esalta l’impossibilità che un qualcosa possa realizzarsi perché difficile oppure impensabile la sua realizzazione.

La Costituzione italiana, nata da un dialogo serrato e costruttivo tra anime diverse all’interno del parlamento, è l’attuazione di leggi fondamentali che sanciscono in modo chiaro e univoco il concetto di Stato e regolamentazione di esso. Come ben sappiamo, esiste una parte della Costituzione che non può essere modificata perché in essa ci sono le leggi che fondano il nostro Stato repubblicano. I Costituenti, capendo l’importanza del futuro e dei cambiamenti sociali, diedero la possibilità di modificare la Costituzione ma solo attraverso un procedimento speciale fissato nell’articolo 138.

I nostri Costituenti non hanno voluto assoggettare lo sport alla politica e, per quel principio di indipendenza e autonomia dello sport, hanno affidato al CONI il compito di governare e gestire lo sport. Tutte le leggi, i vari decreti legislativi, le norme e le varie circolari dei vari enti pubblici, hanno migliorato lo sport italiano dotandolo di una chiara e netta distinzione tra lo sport dilettantistico e quello professionistico. La differenza tra sport dilettantistico e professionistico sta alla base del concetto di pratica sportiva e non può essere assolutamente confuso anche perché, lo Stato italiano, ha demandato alle tantissime associazioni e/o società sportive dilettantistiche, insieme alla famiglia e alla scuola, un ruolo educativo importante.

La diffusione dello sport di base non è solo fondamentale per la formazione dei giovani atleti olimpici o dei grandi campioni ma, allo stesso tempo, è fondamentale per lo sviluppo dell’area cognitiva di ogni individuo, non dimenticando che lo sport rientra in una delle cinque aree dello sviluppo della personalità dell’individuo. Il gioco, dunque, riveste un ruolo importantissimo sotto l’aspetto psico pedagogico e sociale.

Grazie al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Federazioni Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e soprattutto alle tantissime Associazioni Sportive Dilettantistiche, che svolgono quel nobile ruolo di aggregatori sociali in tantissime aree degradate e non del nostro territorio, lo sport di base si è potuto diffondere omogeneamente dal sud al nord della penisola italiana grazie e soprattutto a due componenti importanti: la normativa sull’attività motoria e sportiva dilettantistica e il volontariato di tantissime persone che si dedicano al sociale.

Da quando la politica ha messo le mani sullo sport, con inizio del Ministro Lotti ad oggi, assistiamo a una demolizione del sistema sportivo dilettantistico italiano. La Riforma iniziata dal Ministro Giorgetti nel 2019 ha sancito la fine, soprattutto, dell’attività di base, togliendo al CONI la diffusione dello sport dilettantistico e demandandola ad una nuova S.p.A. “Sport e Salute”.

La riforma dello sport (Decreto Legislativo 36/21) che entra in vigore oggi, 01/07/2023, ha sancito definitivamente la morte dello sport di base e dilettantistico. Tale riforma, fatta da gente che non opera nel mondo sportivo dilettantistico, non pone come base di interesse collettivo due aspetti importanti: la differenza tra sport dilettantistico e professionistico e l’altra, ancora più importante, i diversi redditi. Quindi, per il legislatore chi ottiene un compenso di € 1,00 o di € 200.000 viene trattato allo stesso modo. Ricordiamo che la normativa fin ora vigente, disciplinava in modo chiaro lo sport dilettantistico (vedi tutte le circolari dal Decreto Melandri in poi e le circolari INPS, Agenzie delle Entrate e SIAE) e rendeva massima trasparenza tramite le certificazioni uniche.

Considerato che ogni riforma dovrebbe migliorare quella esistente e che la sua preparazione dovrebbe sancire un confronto serio e trasparente con le parti interessate, oggi, noi operatori del settore dilettantistico, stiamo attendendo, già, il decreto correttivo al nuovo decreto 36/21. Cosa vuol dire questo? Che il Governo, non recependo nei tempi dovuti, le modifiche fatte dagli organi del mondo dello sport, si trova oggi, primo luglio 2023 a modificare entro quindici giorni un decreto appena normato. A questo punto Checco Zalone direbbe: ma sono del mestiere questi?

Grave è che molte Federazioni Sportive sembrano non aver capito cosa comporterà questa riforma e che moltissime ASD, dovranno chiudere la loro attività perché avranno difficoltà a gestirsi economicamente.

Ma una domanda che mi pongo è: dov’era la politica quando si discuteva di questa riforma? I nostri parlamentari votano le pratiche secondo coscienza e conoscenza o secondo organi di scuderia partitica? Ancora, i nostri parlamentari hanno capito il grido di allarme che parte dal basso o pensano che tutte le ASD abbiano entrate stratosferiche e considerate professionistiche? I nostri amministratori lo sanno che molti bambini non avranno più la possibilità di svolgere un’attività motoria e sportiva organizzata?