FESTA DELLO SPORT NAZIONALE CSAIN


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­­­Festa dello Sport CSAInSportilia 15-18 settembre 2022­
Dal 15 al 18 settembre si svolgerà  presso il Centro sportivo di Sportilia (https://www.sportilia.it/) la Festa dello Sport CSAIn, evento multidisciplinare per stare assieme e divertirsi nel nome dello sport, organizzata da CSAIn nazionale in collaborazione con il Comitato regionale Emilia Romagna
Arrivo previsto il 15 settembre, giornate di gare, stage e formazione 16 e 17 settembre, partenza 18 settembre
Sabato 17 settembre: premiazioni e festa finaleScopri di più­­Discipline previste ­Torneo di Calcio a 7 M open ad inviti (campi in erba)Quadrangolare di Calcio a 11 M open ad inviti (campi in erba)Esibizioni e stage di arti marziali: Karate, Ju Jitsu, Judo, KickBoxing, Aikido ecc
Esibizioni e stage di ginnastica ritmica
Tiro con l’arco di campagna
Gara di MTB
Tornei di bridge e giochi da tavolo
Eventi ludici di freccette e calciobalilla
Eventi formativi Quadri CSAIn Sportilia è un centro sportivo polivalente immerso nel verde 
dell’ Appennino Tosco Romagnolo, nel Comune di Santa Sofia, a pochi Km da Forlì e San Marino Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 1 settembre Iscrizioni gratuite

CAMPIONATO NAZIONALE CSAIN DI GINNASTICA RITMICA

Campionato nazionale CSAIn Ginnastica Ritmica
­Dal 9 al 12 giugno, presso il Centro sportivo di Sportilia (https://www.sportilia.it/) si svolgerà il Campionato nazionale CSAIn Ginnastica Ritmica , organizzato da CSAIn nazionale in collaborazione con il Comitato regionale Emilia-RomagnaScopri di più­
­Programma di massima
­Numero di squadre e individualiste programma di massima:Giovedì 9 giugno arrivo delle rappresentative
Venerdì 10 giugno livello C CSAin e livello B (SILVER) dalle ore 9,00
Sabato  11 giugno livello D CSAin e livello A ( GOLD )  dalle ore 9,00
Domenica 12 giugno livello Giovanissime CSAin           dalle ore 9,30La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutte le atlete tesserate, appartenenti ad Associazioni Sportive affiliate allo CSAIn per l’anno in corso.Le Pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio p.v. ed il termine ultimo entro le ore 14 del 20 maggio sarà possibile effettuare cancellazione via mail entro il 2 giugno.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19

ORDINANZA 28 aprile 2022.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’epidemia da COVID-19.
IL MINISTRO DELLA SALUTE

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio
2022 e fino al 31 maggio 2022

Art. 1.
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per
il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di tra-
sporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferrovia-
rio passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity
Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di perso-
ne, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più
di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgo-
no al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e
lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli
hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono
comunicare con una persona con disabilità in modo da
non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro de-
legati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi
di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai
commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.