Il CSAIn Alessandria interviene duramente sulla Riforma dello Sport, voluta lo scorso anno dal Governo Italiano, che sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di numerose società sportive che si ritrovano a dover far quadrare i conti con costi sempre più elevati e insostenibili sia per le società che per le famiglie. “Lo sport è un diritto di ogni cittadino, se ne parlava già quasi cent’anni fa con Mussolini. Oggi con questa Riforma si rischia di ammazzare lo sport per ingrassare lo Stato che già mette quotidianamente le mani nelle tasche dei cittadini”, così il duro esordio del CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali di Alessandria in merito alla Riforma dello Sport che, proprio in questi giorni compie il primo anno di vita. Molte società nei mesi scorsi hanno dovuto aumentare le tariffe, mediamente del dieci per cento e un ulteriore aumento della stessa entità ci sarà probabilmente il prossimo autunno. La riforma, spiegano dal CSAIn Alessandria, porta ad un progressivo abbandono di società e di atleti, un campanello di allarme da non trascurare. I nuovi contratti per i lavoratori sportivi hanno fatto si che molte realtà, soprattutto quelle più piccoli, si troveranno davanti a un bivio: chiudere o far ricadere i costi sulle famiglie, il sistema infatti non potrà reggere a lungo. Le tariffe sono varie, ma mediamente si parla di centinaia di Euro all’anno. La legge precedente prevedeva che chi lavorava nel mondo dello sport dilettantistico, sia atleti, che tecnici e dirigenti, poteva ottenere un compenso esentasse fino a 10 mila Euro annui. Dal 1° luglio dello scorso anno sono entrate in vigore importanti novità legate ad una ampia riforma dello sport. L’obiettivo è regolamentare il sottobosco di tutti quei compensi inquadrati come redditi diversi anziché redditi da lavoro . Le prestazioni effettuate in qualità di sportivo amatore pagate con semplici rimborso spese ,infatti, non venivano riconosciute come vero e proprio lavoro e non comportava quindi adeguate tutele assistenziali e previdenziali. Dallo scorso anno sono identificati come “Lavoratori Sportivi” gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro soggetto che viene pagato per svolgere un’attività legata ad una società sportiva iscritta ad una federazione del CONI, ora anche al registro di “Sport e Salute”. Le tipologie di rapporto lavorativo sono Autonomo con partita IVA, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Sono esclusi tutti coloro non direttamente legati agli aspetti sportivi, come addetti alle pulizie, manutentori e contabili amministrativi. L’esenzione fiscale è entro i primi 5000 Euro di reddito, al di sopra scattano gli obblighi contribuitivi ed è disciplinata anche la figura del volontario, che deve essere assicurato per la Responsabilità Civile verso terzi e può ottenere rimborso spese per vitto, viaggio e alloggio. Il CSAIn Alessandria si fa una domanda: ma le persone che hanno redatto la Riforma dello Sport hanno mai praticato una qualsiasi disciplina sportiva?
Riforma dello sport approvato da Camera e Senato il Decreto correttivo
Via libera da Camera e Senato al decreto correttivo alla riforma dello Sport rubricato “disposizioni integrative e correttive dei Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. Il 12 luglio le Commissioni VII e XI congiunte della Camera, avevano espresso parere favorevole con condizioni il 13 luglio, si sono espresse con parere favorevole con osservazioni anche le Commissioni riunite VII e X del Senato. Il provvedimento, con quelle che saranno le ulteriori migliorie apportate dal Dicastero per lo Sport e i Giovani, ritornerà in Consiglio dei ministri per la sua approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Quali le novità del nuovo provvedimento? Di seguito ne illustreremo i contorni.
Adeguamento statutario – La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 7, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.
Sedi associazioni – Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.
Limiti esercizio attività secondarie e strumentali – Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 9, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Nozione di lavoratore sportivo – Chiarita, anche la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Nella nozione rientra anche chi svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie gestionale. La norma (articolo 1, comma 16, lettera a), c, del nuovo correttivo) poi, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.
Durata prestazione – Innalzata da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall’articolo 28, comma 2, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Registro delle attività sportive dilettantistiche e tenuta libro unico del lavoro –Possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Autocertificazione per spese volontario – Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) e l’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Responsabile della protezione dei minori – La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo – I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l’intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale – Nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Apprendistato – Fissato in 14 anni di età il limite minimo per l’apprendistato (articolo 43, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 e art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Ruolo notaio – Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente , deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.
L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Sembrava impossibile potesse capitare e invece è successo veramente …. Così proferiva il testo di una bella canzone di Mario Venuti, cantautore siciliano accostato alla scuola del più noto cantautore siculo Franco Battiato. Veramente, il titolo del brano di Mario Venuti, molte volte usato come coro di molti tifosi sportivi, esalta l’impossibilità che un qualcosa possa realizzarsi perché difficile oppure impensabile la sua realizzazione.
La Costituzione italiana, nata da un dialogo serrato e costruttivo tra anime diverse all’interno del parlamento, è l’attuazione di leggi fondamentali che sanciscono in modo chiaro e univoco il concetto di Stato e regolamentazione di esso. Come ben sappiamo, esiste una parte della Costituzione che non può essere modificata perché in essa ci sono le leggi che fondano il nostro Stato repubblicano. I Costituenti, capendo l’importanza del futuro e dei cambiamenti sociali, diedero la possibilità di modificare la Costituzione ma solo attraverso un procedimento speciale fissato nell’articolo 138.
I nostri Costituenti non hanno voluto assoggettare lo sport alla politica e, per quel principio di indipendenza e autonomia dello sport, hanno affidato al CONI il compito di governare e gestire lo sport. Tutte le leggi, i vari decreti legislativi, le norme e le varie circolari dei vari enti pubblici, hanno migliorato lo sport italiano dotandolo di una chiara e netta distinzione tra lo sport dilettantistico e quello professionistico. La differenza tra sport dilettantistico e professionistico sta alla base del concetto di pratica sportiva e non può essere assolutamente confuso anche perché, lo Stato italiano, ha demandato alle tantissime associazioni e/o società sportive dilettantistiche, insieme alla famiglia e alla scuola, un ruolo educativo importante.
La diffusione dello sport di base non è solo fondamentale per la formazione dei giovani atleti olimpici o dei grandi campioni ma, allo stesso tempo, è fondamentale per lo sviluppo dell’area cognitiva di ogni individuo, non dimenticando che lo sport rientra in una delle cinque aree dello sviluppo della personalità dell’individuo. Il gioco, dunque, riveste un ruolo importantissimo sotto l’aspetto psico pedagogico e sociale.
Grazie al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Federazioni Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e soprattutto alle tantissime Associazioni Sportive Dilettantistiche, che svolgono quel nobile ruolo di aggregatori sociali in tantissime aree degradate e non del nostro territorio, lo sport di base si è potuto diffondere omogeneamente dal sud al nord della penisola italiana grazie e soprattutto a due componenti importanti: la normativa sull’attività motoria e sportiva dilettantistica e il volontariato di tantissime persone che si dedicano al sociale.
Da quando la politica ha messo le mani sullo sport, con inizio del Ministro Lotti ad oggi, assistiamo a una demolizione del sistema sportivo dilettantistico italiano. La Riforma iniziata dal Ministro Giorgetti nel 2019 ha sancito la fine, soprattutto, dell’attività di base, togliendo al CONI la diffusione dello sport dilettantistico e demandandola ad una nuova S.p.A. “Sport e Salute”.
La riforma dello sport (Decreto Legislativo 36/21) che entra in vigore oggi, 01/07/2023, ha sancito definitivamente la morte dello sport di base e dilettantistico. Tale riforma, fatta da gente che non opera nel mondo sportivo dilettantistico, non pone come base di interesse collettivo due aspetti importanti: la differenza tra sport dilettantistico e professionistico e l’altra, ancora più importante, i diversi redditi. Quindi, per il legislatore chi ottiene un compenso di € 1,00 o di € 200.000 viene trattato allo stesso modo. Ricordiamo che la normativa fin ora vigente, disciplinava in modo chiaro lo sport dilettantistico (vedi tutte le circolari dal Decreto Melandri in poi e le circolari INPS, Agenzie delle Entrate e SIAE) e rendeva massima trasparenza tramite le certificazioni uniche.
Considerato che ogni riforma dovrebbe migliorare quella esistente e che la sua preparazione dovrebbe sancire un confronto serio e trasparente con le parti interessate, oggi, noi operatori del settore dilettantistico, stiamo attendendo, già, il decreto correttivo al nuovo decreto 36/21. Cosa vuol dire questo? Che il Governo, non recependo nei tempi dovuti, le modifiche fatte dagli organi del mondo dello sport, si trova oggi, primo luglio 2023 a modificare entro quindici giorni un decreto appena normato. A questo punto Checco Zalone direbbe: ma sono del mestiere questi?
Grave è che molte Federazioni Sportive sembrano non aver capito cosa comporterà questa riforma e che moltissime ASD, dovranno chiudere la loro attività perché avranno difficoltà a gestirsi economicamente.
Ma una domanda che mi pongo è: dov’era la politica quando si discuteva di questa riforma? I nostri parlamentari votano le pratiche secondo coscienza e conoscenza o secondo organi di scuderia partitica? Ancora, i nostri parlamentari hanno capito il grido di allarme che parte dal basso o pensano che tutte le ASD abbiano entrate stratosferiche e considerate professionistiche? I nostri amministratori lo sanno che molti bambini non avranno più la possibilità di svolgere un’attività motoria e sportiva organizzata?
LA RIFORMA DELLO SPORT E’ LEGGE CON L’AVVENUTA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 (in allegato) la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato, ed il Presidente della Repubblica promulgato, la Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante le Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Con detta pubblicazione (si ricorda che per il cosiddetto periodo di vacatio legis, il provvedimento entrerà in vigore il 31 agosto p.v.) comincerà il lavoro sui decreti delegati, ed il contestuale confronto con tutti gli attori del settore, al fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede di attuazione delle deleghe: un confronto che non si preannuncia facilissimo, ed al quale i Professionisti del Terzo Settore e dello Sport non mancheranno di apportare il proprio contributo. In allegato anche un documento di sintesi